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Allarmi & Videocontrollo
MONTALTO DORA ( TO ) - Tel. 348.7940436
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Chi intendete installare una telecamera di videosorveglianza per proteggere dai ladri il proprio appartamento deve rispettare alcune regole dettate dal Garante della privacy
Due sono le ipotesi da tenere distinte.
1. Se il sistema di videosorveglianza viene installato: a) all’interno di condomini e loro pertinenze (come posti auto o box), oppure b) vicino all’uscio di casa, per riprendere solo chi entra o esce in un luogo privato non c’è la necessità di rispettare alcuna regola del codice della privacy [
2] purché ricorrano le due seguenti condizioni: - l’angolo delle riprese deve essere limitato (per esempio, al solo accesso all’abitazione), e le riprese non riguardino aree comuni (come i pianerottoli e le scale) o ambiti vicini alla casa degli altri condomini. - le riprese non devono essere diffuse o comunicate a terzi.
2. Se invece si riprende un’ampia porzione di area esterna di un’abitazione o parti comuni di un condominio, bisogna rispettare le due seguenti regole:
a. è necessario mettere in evidenza un cartello che informi quanti transitino sull’area che la stessa è soggetta a videosorveglianza;
b. le immagini non possono essere conservate per più di 24 ore, salvo particolari esigenze da motivare al Garante. -
Privacy e autorizzazioni . Cosa fare
L'installazione
di impianti di videosorveglianza è soggetta al rilascio
di autorizzazioni e
al rispetto delle fondamentali norme sulla privacy.
L’art.
4 della Legge 300/70 ( Statuto del Lavoratori) pone il DIVIETO dell’uso di impianti audiovisivi e di
altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività
lavorativa, ad eccezione dei casi
giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.
In
questi casi è possibile installare gli impianti in oggetto a condizione che vi
sia un accordo preventivo con le Rappresentanze sindacali. Se ciò non è
possibile, il Datore di Lavoro deve richiedere una specifica Autorizzazione
alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia nella quale ha sede
l’unità produttiva interessata all’installazione.
La
Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione,
dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se
l'angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto
sancito dall'art. 4 della legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le
prescrizioni da osservare per tutelare la privacy.
Sono
soggetti alla richiesta di Autorizzazione tutte le imprese che hanno un
impianto di videosorveglianza con registrazione e/o visione
delle immagini.
Si
rammenta inoltre che gli impianti di Videosorveglianza sono soggetti anche alle
prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali in ambito Privacy (Provvedimento in materia di Videosorveglianza
dell’8 aprile 2010).
Tale
norma impone alle aziende una serie di adempimenti, quali (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo) l’obbligo di esporre un informativa “minima”,
l’obbligo di esporre un avviso che riporti gli elementi dell’art.13 del Codice
Privacy, l’obbligo di incaricare i soggetti addetti alla visione delle
immagini, ecc.. In caso di sistemi collegati alle forze di Polizia, occorre uno
specifico cartello informativo.
Si
precisa infine che le immagini dovranno essere conservate per un periodo di
tempo limitato (max 24/48 ore), e che rimane comunque inammissibile
l’installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi riservati
esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (es.
bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
Nella pratica dunque si tratterà di verificare se l'installazione delle
telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di
proporzionalità e di finalità sanciti dal Codice della Privacy e, per ciò che
riguarda, in particolare, la liceità del trattamento se esso sia compatibile
con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.
Per
“essere in regola” si dovrà quindi:
·
indicare con apposita modulistica la presenza delle videocamere;
·
redigere un documento interno sulle motivazioni e la scelta
della videosorveglianza nell’area aziendale;
·
informare il personale dipendente raggiungendo un accordo con la
RSU aziendale o, in sua mancanza, chiedere l'autorizzazione alla competente
Direzione Provinciale del Lavoro (che DEVE essere preventiva all'installazione).
Nel
caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza bisognerà
scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli
adempimenti sopra indicati per non incorrere in sanzioni importanti.
Queste attività, che possono essere più o meno complesse a seconda dei casi,
risulteranno più veloci e precise se effettuate con il supporto di un’azienda installatrice professionale e qualificata in materia di
Privacy che possa dare delle indicazioni precise in modo da
risparmiare tempo prezioso e che diano la tranquillità all’azienda di non avere
“brutte sorprese” in futuro.
LINEE GUIDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE DAL
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL LAVORO
Ricordiamo
di seguito alcuni punti fondamentali da seguire per poter fare domanda di nulla
osta all’ispettorato del lavoro.
1- Gli
impianti di videosorveglianza possono essere installati solo previa
presentazione e accoglimento di apposita autorizzazione che il titolare dovrà
presentare al DPL provinciale.
2-
Obbligo del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa di informare i
dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all’esterno ed
all’interno dei locali dell’impresa, una volta installato l’impianto di
videosorveglianza.
3-
Obbligo di nominare l’incaricato alla videosorveglianza (dipendente), che
possiederà la seconda password, indispensabile per poter accedere alle immagini
di videosorveglianza registrate.
4-
L’installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l’angolo di
ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o
di altri comportamenti criminosi e comunque, nel rispetto della normativa sulla
privacy del dipendente al fine di tutela della sicurezza del patrimonio
aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e
con il criterio della occasionalità.
5- Le
telecamere dovranno essere individuate nella piantina con loro dislocazione e
cono di ripresa, dovrà essere segnata la dislocazione di DVR e monitor.
6-
L’apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento
dovranno essere custoditi in modo appropriato (cassetta chiusa a chiave).
7- Le
registrazioni potranno essere visionate solo il presenza del lavoratore
individuato al punto 3 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali
le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti,
esclusivamente a titolo di prova giudiziale.
8 - La
visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all’accertamento
dell’obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale
accertamento) e dell’adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.
AL DPL BISOGNA QUINDI PRESENTARE (PRIMA DI
INSTALLARE LE TELECAMERE):
-
Istanza di autorizzazione compilata e firmata (2 copie)
-
Accordo installazione impianto di videosorveglianza firmato dai dipendenti (2
copie)
-
Planimetria dei locali con segnate telecamere e angolazioni, DVR e monitor (2
copie)
-
Schede tecniche dell’impianto di videosorveglianza (indicazioni tecniche del
materiale installato)
- 2 Marche
da bollo
PRIVACY
videosorveglianza
L'utilizzo
di sistemi di videosorveglianza è oggi in crescita costante. Le telecamere sono
oramai divenute un dispositivo standard presente in ogni sistema di sicurezza
volto a monitorare e proteggere luoghi pubblici e privati.
Ciò ha
sollevato una serie di preoccupazioni con riguardo ad eventuali intrusioni
nella sfera personale della riservatezza.
Le telecamere, infatti, possono riprendere le
immagini (ed i suoni) delle persone, ovvero "dati personali" che sono
oggetto di una specifica tutela nel nostro ordinamento.
Le dimensioni assunte del fenomeno hanno indotto l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ad intervenire, dettando una normativa
sulla privacy, ad hoc, volta ad individuare un punto di
equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, da
un lato, e diritto alla riservatezza personale, dall'altro.
In particolare, negli ultimi anni il Garante è intervenuto con una serie di
provvedimenti da cui si possono trarre i principi generali dei quali gli
operatori dovrebbero tener conto.
In
particolare:Liceità - L'uso di sistemi di
videosorveglianza è consentito solo qualora sia necessario per adempiere
obblighi di legge o per tutelare un legittimo interesse (quale ad esempio, lo
svolgimento di funzioni istituzionali, ivi incluso l'accertamento o la
prevenzione di illeciti). A tal proposito si rileva come, sebbene la finalità
di sicurezza pubblica non competa ai privati, non viene esclusa la possibilità
in capo a questi ultimi di installare videocamere per agevolare il proprio
diritto di difesa in sede di giudizio civile o penale.
Proporzionalità - I sistemi di videosorveglianza
possono essere attivati solo quando, tenuto conto delle circostanze, altre
misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Le telecamere non possono
essere installate per soli fini di "prestigio".
Necessità - Si deve, pertanto, evitare un uso superfluo degli
apparecchi, evitando eccessi e ridondanze.
Dati
Anonimi - I sistemi possono
riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi
prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
Informativa - I soggetti interessati devono essere
informati che stanno per accedere, o che si trovano, in una zona
videosorvegliata oltre che dell'eventuale registrazione. L'informativa deve
contenere gli elementi previsti dalla normativa sulla privacy, con particolare
riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati (a tal proposito,
il Garante ha predisposto un modello di cartello con un simbolo ad indicare
l'area di videosorveglianza).
Responsabili
del Trattamento - Anche nel caso di
trattamenti effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza andranno
designate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento,
autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia previsto, a
visionare le registrazioni.
Elaborazione Immagini - In ogni caso, tutti i sistemi di
videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con dati
particolari o funzioni di digitalizzazione che, ad esempio, permettano il
riconoscimento facciale, devono essere sottoposti alla verifica preventiva del
Garante.
Registrazioni - Il
periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al
massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche
esigenze che richiedano periodi di tempo più ampi (come, ad esempio, nel caso
delle banche).
I
principi sopra esposti costituiscono linee guida essenziali, da tenere in debita
considerazione da parte di chiunque faccia richiesta di un sistema di
videosorveglianza e per tutti gli operatori del settore, dagli installatori ai
distributori di sistemi di sicurezza, tenuto anche conto delle sanzioni
amministrative e penali applicabili in caso di violazione.
Il Garante ha poi stabilito regole ad hoc per casi o settori specifici (dalla
videosorveglianza nei rapporti di lavoro, alle videocamere negli ospedali,
nelle scuole e nelle chiese).
Rapporti
di Lavoro -
Con riguardo, in particolare, alla videosorveglianza nei rapporti di lavoro, il
Garante ha confermato il divieto assoluto (già presente nello Statuto dei
Lavoratori) di controllo a distanza dell'attività lavorativa, con la sola
eccezione dei casi in cui la videosorveglianza è impiegata per esigenze
organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza
del lavoro.
In tali casi, lo Statuto dei Lavoratori consente l'installazione di impianti ed
apparecchiature di controllo (dai quali possa derivare anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste,
con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità
per l'uso di tali impianti.
Queste garanzie devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in
altri luoghi di prestazione di lavoro. La legge, inoltre, vieta in modo
assoluto l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati
esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es.
bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od
operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o
aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere
assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale
di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero.
In tal
caso, alle stesse si applicheranno anche le disposizioni sull'attività
giornalistica fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a
tutela della riservatezza, nonché il diritto del lavoratore a tutelare la
propria immagine.
Domosicura
è
a disposizione per consulenza specifiche.
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