VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE

Di recente la Cassazione 

[1] ha dato ragione a un condomino che, in seguito a continui furti, aveva installato nel parcheggio condominiale un impianto di videosorveglianza, chiedendo successivamente agli altri condomini il rimborso delle spese. Secondo la Corte, l’installazione di una telecamera di controllo non mette a rischio la privacy dei condomini quando sia puntata verso luoghi comuni (come ingresso e parcheggio), destinati all’uso di un numero indeterminato di persone. In tali casi, pertanto, non è applicabile la normativa a tutela della riservatezza 

[2]. Per conoscere quali sono i casi in cui è possibile utilizzare la telecamera nei condomini, confronta il nostro precedente articolo: Quando è possibile utilizzare la telecamera nei condomini   Qualora il condomino abbia sostenuto da solo i costi per l’acquisto e l’installazione dell’impianto, essi gli devono essere rimborsati dal condomino. La spesa in oggetto, infatti, data la situazione di emergenza determinata dai continui furti, è considerata urgente: quindi la preventiva autorizzazione dell’assemblea non è necessaria 

[3].   La recente riforma del condominio contempla un articolo dedicato proprio alla videosorveglianza nei condomini 

[4]. In forza di ciò, da oggi, le delibere assembleari concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.  

In pratica
Il singolo condomino che installa una telecamera di videosorveglianza nel cortile o parcheggio condominiale non viola la privacy degli altri proprietari: può quindi farlo autonomamente e, in caso di urgenza, deve essere poi rimborsato dal condominio.

Chi intendete installare una telecamera di videosorveglianza per proteggere dai ladri il proprio appartamento deve rispettare alcune regole dettate dal Garante della privacy 

Due sono le ipotesi da tenere distinte.   

1. Se il sistema di videosorveglianza viene installato: a) all’interno di condomini e loro pertinenze (come posti auto o box), oppure b) vicino all’uscio di casa, per riprendere solo chi entra o esce in un luogo privato non c’è la necessità di rispettare alcuna regola del codice della privacy [

2] purché ricorrano le due seguenti condizioni:   - l’angolo delle riprese deve essere limitato (per esempio, al solo accesso all’abitazione), e le riprese non riguardino aree comuni (come i pianerottoli e le scale) o ambiti vicini alla casa degli altri condomini.   - le riprese non devono essere diffuse o comunicate a terzi.     

2. Se invece si riprende un’ampia porzione di area esterna di un’abitazione o parti comuni di un condominio, bisogna rispettare le due seguenti regole:   

a. è necessario mettere in evidenza un cartello che informi quanti transitino sull’area che la stessa è soggetta a videosorveglianza;   

b. le immagini non possono essere conservate per più di 24 ore, salvo particolari esigenze da motivare al Garante. - 





PRIVACY . AUTORIZZAZIONI

Privacy e autorizzazioni . Cosa fare

L'installazione di impianti di videosorveglianza è soggetta al rilascio di autorizzazioni e al rispetto delle fondamentali norme sulla privacy.

L’art. 4 della Legge 300/70 ( Statuto del Lavoratori) pone il DIVIETO dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.
 
In questi casi è possibile installare gli impianti in oggetto a condizione che vi sia un accordo preventivo con le Rappresentanze sindacali. Se ciò non è possibile, il Datore di Lavoro deve richiedere una specifica Autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia nella quale ha sede  l’unità produttiva interessata all’installazione.
La Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l'angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall'art. 4 della legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare per tutelare la privacy.
 
Sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione tutte le imprese che hanno un impianto di videosorveglianza con registrazione e/o visione delle immagini.
Si rammenta inoltre che gli impianti di Videosorveglianza sono soggetti anche alle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ambito Privacy (Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010).
 
Tale norma impone alle aziende una serie di adempimenti, quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) l’obbligo di esporre un informativa “minima”, l’obbligo di esporre un avviso che riporti gli elementi dell’art.13 del Codice Privacy, l’obbligo di incaricare i soggetti addetti alla visione delle immagini, ecc.. In caso di sistemi collegati alle forze di Polizia, occorre uno specifico cartello informativo.
                                                  
Si precisa infine che le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo limitato (max 24/48 ore), e che rimane comunque inammissibile l’installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
Nella pratica dunque si tratterà di verificare se l'installazione delle telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità sanciti dal Codice della Privacy e, per ciò che riguarda, in particolare, la liceità del trattamento se esso sia compatibile con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.
Per “essere in regola” si dovrà quindi:
·                                 indicare con apposita modulistica la presenza delle videocamere;
·                                 redigere un documento interno sulle motivazioni e la scelta della videosorveglianza nell’area aziendale;
·                                 informare il personale dipendente raggiungendo un accordo con la RSU aziendale o, in sua mancanza, chiedere l'autorizzazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (che DEVE essere preventiva all'installazione).
Nel caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza bisognerà scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti sopra indicati per non incorrere in sanzioni importanti.
Queste attività, che possono essere più o meno complesse a seconda dei casi, risulteranno più veloci e precise se effettuate con il supporto di un’azienda installatrice professionale e qualificata in materia di Privacy che possa dare delle indicazioni precise in modo da risparmiare tempo prezioso e che diano la tranquillità all’azienda di non avere “brutte sorprese” in futuro.
  
LINEE GUIDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE DAL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL LAVORO
 
Ricordiamo di seguito alcuni punti fondamentali da seguire per poter fare domanda di nulla osta all’ispettorato del lavoro.
1- Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo previa presentazione e accoglimento di apposita autorizzazione che il titolare dovrà presentare al DPL provinciale.
2- Obbligo del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all’esterno ed all’interno dei locali dell’impresa, una volta installato l’impianto di videosorveglianza.
3- Obbligo di nominare l’incaricato alla videosorveglianza (dipendente), che possiederà la seconda password, indispensabile per poter accedere alle immagini di videosorveglianza registrate.
4- L’installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l’angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e comunque, nel rispetto della normativa sulla privacy del dipendente al fine di tutela della sicurezza del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità.
5- Le telecamere dovranno essere individuate nella piantina con loro dislocazione e cono di ripresa, dovrà essere segnata la dislocazione di DVR  e monitor.
6- L’apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato (cassetta chiusa a chiave).
7- Le registrazioni potranno essere visionate solo il presenza del lavoratore individuato al punto 3 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale.
8 - La visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all’accertamento dell’obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell’adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.
 
AL DPL BISOGNA QUINDI PRESENTARE (PRIMA DI INSTALLARE LE TELECAMERE):
 
- Istanza di autorizzazione compilata e firmata (2 copie)
- Accordo installazione impianto di videosorveglianza firmato dai dipendenti (2 copie)
- Planimetria dei locali con segnate telecamere e angolazioni, DVR e monitor (2 copie)
- Schede tecniche dell’impianto di videosorveglianza (indicazioni tecniche del materiale installato)
- 2 Marche da bollo 
 

 




PRIVACY PER VIDEOSORVEGLIANZA

PRIVACY videosorveglianza
L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è oggi in crescita costante. Le telecamere sono oramai divenute un dispositivo standard presente in ogni sistema di sicurezza volto a monitorare e proteggere luoghi pubblici e privati.
Ciò  ha sollevato una serie di preoccupazioni con riguardo ad eventuali intrusioni nella sfera personale della riservatezza.
Le telecamere, infatti, possono riprendere le immagini (ed i suoni) delle persone, ovvero "dati personali" che sono oggetto di una specifica tutela nel nostro ordinamento.
Le dimensioni assunte del fenomeno hanno indotto l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ad intervenire, dettando una normativa sulla privacy, ad hoc, volta ad individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, da un lato, e diritto alla riservatezza personale, dall'altro.

In particolare, negli ultimi anni il Garante è intervenuto con una serie di provvedimenti da cui si possono trarre i principi generali dei quali gli operatori dovrebbero tener conto.
In particolare:

Liceità - L'uso di sistemi di videosorveglianza è consentito solo qualora sia necessario per adempiere obblighi di legge o per tutelare un legittimo interesse (quale ad esempio, lo svolgimento di funzioni istituzionali, ivi incluso l'accertamento o la prevenzione di illeciti). A tal proposito si rileva come, sebbene la finalità di sicurezza pubblica non competa ai privati, non viene esclusa la possibilità in capo a questi ultimi di installare videocamere per agevolare il proprio diritto di difesa in sede di giudizio civile o penale.
Proporzionalità - I sistemi di videosorveglianza possono essere attivati solo quando, tenuto conto delle circostanze, altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Le telecamere non possono essere installate per soli  fini di "prestigio".
 
Necessità - Si deve, pertanto, evitare un uso superfluo degli apparecchi, evitando  eccessi e ridondanze.
 
Dati Anonimi - I sistemi possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
 
Informativa - I soggetti interessati devono essere informati che stanno per accedere, o che si trovano, in una zona videosorvegliata oltre che dell'eventuale registrazione. L'informativa deve contenere gli elementi previsti dalla normativa sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati (a tal proposito, il Garante ha predisposto un modello di cartello con un simbolo ad indicare l'area di videosorveglianza).
 
Responsabili del Trattamento - Anche nel caso di trattamenti effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza andranno designate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia previsto, a visionare le registrazioni.
Elaborazione Immagini - In ogni caso, tutti i sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con dati particolari o funzioni di digitalizzazione che, ad esempio, permettano il riconoscimento facciale, devono essere sottoposti alla verifica preventiva del Garante.
Registrazioni - Il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze che richiedano periodi di tempo più ampi (come, ad esempio, nel caso delle banche).
 
I principi sopra esposti costituiscono linee guida essenziali, da tenere in debita considerazione da parte di chiunque faccia richiesta di un sistema di videosorveglianza e per tutti gli operatori del settore, dagli installatori ai distributori di sistemi di sicurezza, tenuto anche conto delle sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di violazione.
Il Garante ha poi stabilito regole ad hoc per casi o settori specifici (dalla videosorveglianza nei rapporti di lavoro, alle videocamere negli ospedali, nelle scuole e nelle chiese).
Rapporti di Lavoro - Con riguardo, in particolare, alla videosorveglianza nei rapporti di lavoro, il Garante ha confermato il divieto assoluto (già presente nello Statuto dei Lavoratori) di controllo a distanza dell'attività lavorativa, con la sola eccezione dei casi in cui la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro.
In tali casi, lo Statuto dei Lavoratori consente l'installazione di impianti ed apparecchiature di controllo (dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori)  soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Queste garanzie devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. La legge, inoltre, vieta in modo assoluto l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero.
In tal caso, alle stesse si applicheranno anche le disposizioni sull'attività giornalistica fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine. 

Domosicura è a disposizione per consulenza specifiche.





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